Se i vizi dell’immobile non erano stati nascosti dal venditore, l’acquirente non può richiedere la restituzione della parte del prezzo corrispondente alla diminuzione del valore dell’immobile né il risarcimento del danno.

Con l’ordinanza n. 23659 del 31 agosto 2021, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei due nuovi proprietari di un immobile che aveva rivelato, dopo il passaggio di proprietà, gravi problemi di umidità, infiltrazioni e muffa su due pareti, e difetti dell’impianto di riscaldamento.

I ricorrenti, resisi contro dei vizi poco dopo l’acquisto dell’immobile – che gli era stato presentato come “completamente restaurato” – avevano chiesto quindi la restituzione della parte del prezzo corrispondente alla diminuzione del valore dell’immobile e il risarcimento del danno.

Il Tribunale di prima istanza, accertata l’effettiva presenza di vizi, ne aveva ridotto il prezzo in misura corrispondente al costo per l’intervento di eliminazione dei vizi stessi. Con la citata ordinanza la Cassazione ha invece stabilito che, se la muffa sulle pareti dell’immobile in vendita non era stata in alcun modo nascosta dal venditore, l’acquirente non può essere considerato nella posizione di richiedere la restituzione di una somma di denaro, né il risarcimento del danno.

Nel respingere il ricorso, la Cassazione ha evidenziato che i vizi erano di facile riconoscibilità, che “vi era stata visibilità delle macchie, viste anche da altri visitatori dell’appartamento” e che non erano state attuate “operazioni fraudolente di occultamento a mezzo di utilizzazione dell’arredamento al fine di nascondere”.